La Cassazione Civile con sentenza N°7256 del 11/05/2012 ha ribadito il riconoscimento del danno non patrimoniale per "vacanza rovinata", inteso come disagio psicofisico conseguente alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata; la Suprema Corte, richiamando l'orientamento costante della Cassazione, ha precisato che nel caso di "vacanza rovinata, il danno non patrimoniale e risarcibile dimostrando solo l'inadempimento del Tour-operator che esaurisce in sè la prova del verificarsi del danno.