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Mutui: sospensione rate 3° proroga

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Categoria principale: articoli
Categoria: banche,mutui,credito,risparmio
Creato Sabato, 16 Giugno 2012 00:17
Scritto da Federconsumatori Campania
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Prorogato al 31 luglio 2012 il termine di presentazione delle domande per la sospensione delle rate dei mutui. Gli eventi in base ai quali può essere chiesta la sospensione devono verificarsi entro il 30 giugno 2012.

Le parti firmatarie hanno concordato che:
• l'arco temporale entro il quale si devono verificare gli eventi che determinano l'avvio della
sospensione è prorogato al 30 giugno 2012;
• le domande possono essere presentate entro il 31 luglio 2012;
• sulla base delle disposizioni di vigilanza per le banche, per l'accesso alla misura di sospensione, l'arco temporale per la definizione di ritardo nel pagamento delle rate è rimodulata a 90 giorni;
• alla sospensione delle rate dei mutui potranno essere ammesse soltanto le operazioni che non ne abbiano già fruito.

Chi può chiedere la sospensione?
Tutti coloro che hanno un reddito non superiore a 40 mila euro annui ed un mutuo di valore non superiore a 150.000,00 euro (inclusi i mutui cartolarizzati)

A fronte di quali eventi si può richiedere la sospensione?
Licenziamento non consensuale.
Morte.
Sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario per almeno 30 gg.

Quali esclusioni?
Ritardo di pagamento superiore a 180 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda.
Ritardo inferiore a 180 giorni, ma prima che si realizzassero le condizioni utili alla sospensione delle rate.
Mutui di durata inferiore ai 5 anni.
Mutui che godono di agevolazioni pubbliche.
Muti per i quali si è stipulata una copertura assicurativa purchè tale assicurazione copra gli importi delle rate.
Muti a tasso variabile, oppure a rata fissa, oppure a durata variabile.

Quali effetti ha la richiesta?
Sospensione delle rate per 12 mesi ed una sola volta.
Gli interessi maturano comunque.
La banca decide se sospendere solo la quota capitale e far pagare gli interessi alle scadenze delle rate.
Sospendere sia capitale che interessi e questi verranno ripagati alla scadenza della sospensione in aggiunta alle normali rate. La sospensione comporta l'allungamento dei tempi di mutuo.

A chi mi devo rivolgere?
Presso la banca dove si è acceso il mutuo a patto che abbia aderito all'accordo

In pratica cosa devo fare?
Compilare la modulistica reperibile presso gli sportelli bancari aderenti e deve essere firmata da tutti i cointestatari e/o eredi.