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MIGRANTI: SANATORIA 2012. UNA SINTESI.

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Chi può presentare la domanda


Possono presentare la domanda
- i cittadini italiani
- i cittadini comunitari
- i cittadini stranieri non comunitari in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (o in attesa se hanno già presentato la richiesta)
che hanno che occupano irregolarmente lavoratori stranieri alla data di entrata in vigore del D.lgs n. 109 del 16 luglio 2012 (ovvero dal 9 agosto 2012) da almeno tre mesi (ovvero almeno dal 9 maggio 2012).
Reddito
Il datore di lavoro deve dimostrare un reddito minimo stabilito dal decreto in fase di pubblicazione da parte del Ministero dell'Interno ( previsto per fine agosto 2012).
Dalle indiscrezioni rispetto al contenuto del Decreto, che risulta approvato il 29 agosto 2012, risulta che
- sia necessario che il datore di lavoro abbia un reddito lordo per l'anno 2011 pari a
30mila euro per persone fisiche, enti o società, risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente;
20mila euro per l'emersione di un lavoratore domestico;
27mila euro quando il nucleo familiare che assume un lavoratore domestico sia composto da più persone;
Non dovranno dimostrare un reddito sufficiente i datori di lavoro che regolarizzeranno un assistente alla persona (badante). In tale situazione dovrà essere presentata una dichiarazione di non autosufficienza.
Reddito - Il reddito per l'anno 2011 si vede sulla dichiarazione dei redditi del 2012 – nel modello CUD il reddito lordo annuo si trova al punto 1 della parte B relativa ai dati fiscali
Chi può essere regolarizzato
Possono essere regolarizzati i lavoratori stranieri che, alla data di entrata in vigore del D.lgs n. 109 del 16 luglio 2012 (ovvero dal 9 agosto 2012) da almeno tre mesi (ovvero almeno dal 9 maggio 2012) hanno lavorato irregolarmente e che continuano ad essere impiegati non in regola.
I lavoratori devono essere in possesso di alcuni requisiti e non ricadere nelle clausole ostative .
I REQUISITI
Tipo di lavoro
Vengono considerati regolarizzabili :
- i rapporti di lavoro a tempo pieno in tutti i settori
- i rapporti di lavoro a tempo parziale solo per i lavoratori nel lavoro domestico e di sostegno al bisogno familiare (minimo 20 ore di lavoro settimanali).
Presenza in Italia dal 31 dicembre 2011
Potranno ottenere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro i cittadini stranieri che dimostrano di essere presenti in Italia dal 31 dicembre 2011, ininterrottamente.
Per la dimostrazione vengono richiesti documenti provenienti da organismi pubblici.
A titolo puramente esemplificativo al momento i documenti che più facilmente potrebbero essere utilizzati per dimostrare questo requisito sono:
- il proprio passaporto con un timbro d'ingresso ( meglio se fatto in Italia) precedente il 31 dicembre 2011 o documenti equipollenti, anche rilasciati dalle proprie rappresentanze consolari estere in Italia, comunque rilasciati in data precedente il 31 dicembre 2011;
- documenti rilasciati dalle strutture sanitarie ( es. codice STP per l'accesso all'assistenza sanitaria degli stranieri senza permesso di soggiorno, referti, cartelle cliniche, prescrizioni mediche, ricoveri ospedalieri, etc.) ;
- documenti rilasciati dalle Questure, Prefetture, Sportelli immigrazione istituzionali, Commissariati, ecc ( es. Decreti di espulsioni, ordini di allontanamento e ordini di comparizione emanati da Questure o Prefetture o altri esponenti delle forze dell'ordine, denunce, sentenze o altri documenti provenienti da un qualsiasi Tribunale, documenti relativi alla detenzione in un CIE, in un carcere o in una struttura analoga, ecc.);
- documenti relativi a precedenti tentativi di regolarizzazione ( es. sanatorie, richieste nel decreto flussi, richieste di permesso per motivi vari, ecc.);
- documenti riguardanti richieste d'asilo e di protezione umanitaria;
- certificati e documenti relativi all'iscrizione scolastica dei figli minori;
- Timbri sul passaporto in entrata in Italia
Saranno importanti comunque tutte le informazioni relative a fermi, arresti, ricoveri o altri contatti con la pubblica amministrazione, anche laddove il cittadino straniero non abbia conservato i documenti, al fine di risalire alla prova della propria presenza in Italia come richiesto dalla normativa.

Attenzione - Al momento non viene prevista la validità di documenti rilasciati da organismi privati come, ad esempio,:
Scontrini e ricevute fiscali
Tessere di associazioni
Potrebbero inoltre sorgere problemi nel caso in cui la prova della presenza sia molto risalente nel tempo.

Con o senza permesso di soggiorno ?
Possono essere regolarizzati coloro che :
- non sono in possesso di un regolare permesso di soggiorno, sia che non l'abbiano mai ottenuto, sia che siano divenuti irregolari ;
- coloro che sono in possesso di un permesso di soggiorno regolare ma che :
non permetta loro di lavorare ( es. a titolo meramente esemplificativo, per cure mediche, per richiesta asilo o per motivi umanitari ( nei soli primi sei mesi dalla richiesta di protezione o denegati), minore età, per assistenza minore, ecc.);
permetta loro di lavorare con dei limiti ( permesso per lavoro stagionale, motivi di studio, religioso, tirocinio, residenza elettiva, attesa cittadinanza, permesso art. 27 T.U., ecc.)
Attenzione : la circolare del Ministero dell'Interno del 27 luglio 2012 contiene un errore poiché fa riferimento ai cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti; il testo del decreto invece fa riferimento ai cittadini stranieri irregolarmente impiegati.
Cause ostative
Oltre alla mancanza di uno solo dei requisiti necessari, non ha esito positivo la regolarizzazione in presenza di determinate cause ostative .
Non potranno accedere alla procedura i datori di lavoro che :
1) risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati riguardanti:
favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni (impiego di manodopera straniera priva di permesso di soggiorno).
2) per cause di forza maggiore non abbiano concluso :
- la procedura di richiesta di autorizzazione per motivi di lavoro subordinato attivata nell'ambito di un decreto flussi:
- una domanda di regolarizzazione/sanatoria
non sottoscrivendo il contratto di soggiorno o non assumendo successivamente il lavoratore.
Non possono essere ammessi alla regolarizzazione i cittadini stranieri che
- hanno ricevuto uno speciale decreto di espulsione per motivi di sicurezza dello Stato italiano (art. 13, commi 1 e 2, lettera c T.U.Imm. oppure art. 3 L. 155/2005);
- hanno ricevuto nel corso degli ultimi anni un qualsiasi tipo di espulsione da un altro paese Schengen e non riescono a cancellare la segnalazione dal Sistema Informatico Schengen (un avvocato potrà tentare di effettuare tale cancellazione)
- sono stati condannati (anche con patteggiamento ex art. 444 c.p.p.) per uno dei reati di cui all'articolo 380 c.p.p. (ossia reati piuttosto gravi)
- sono considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato italiano o di altro paese Schengen. Per dichiarare un cittadino socialmente pericoloso possono essere presi in considerazione le condanne, anche con sentenza non definitiva (e anche con patteggiamento ex art. 444 c.p.p.) per uno dei reati previsti dall'articolo 381 c.p.p. (ossia reati poco gravi).
ATTENZIONE - Il cittadino straniero non deve inoltre essersi allontanato dall'Italia neppure momentaneamente dal 31.12.2011 fino al momento della presentazione della domanda di sanatoria (per cui non potrà fare la sanatoria se in questo periodo è stato forzatamente accompagnato alla frontiera o se altri paesi comunitari hanno registrato la sua presenza con espulsioni, arresti, etc.)
La procedura
Dal 9 agosto 2012 - Entrata in vigore della legge
Dal 9 agosto 2012 fino al momento della conclusione della procedura per chi l'avvia sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi (cioè le espulsioni) a carico del datore di lavoro e del lavoratore in materia di regolarità della presenza nel territorio italiano e di regolarità delle conseguenti attività lavorative.
La sospensione viene a cessare in caso di mancata presentazione della domanda (entro il 15 ottobre 2012) o di archiviazione del procedimento con un rigetto.
Non saranno comunque perseguibili i datori di lavoro che hanno visto rigettare la domanda per cause non direttamente a loro imputabili.
In caso di conclusione positiva del procedimento, i reati a carico di lavoratore e del datore di lavoro verranno estinti.

Attenzione - In pendenza della procedura di emersione il cittadino straniero non può essere espulso (tranne qualora sussistano le stesse condizioni previste come motivi ostativi all'emersione).

Dal 7 settembre 2012 - Pagamento del contributo forfettario

L'Agenzia delle Entrate ha emanato una risoluzione che spiega come compilare il modello F24, necessario per pagare il contributo forfettario di mille euro .
Il pagamento deve essere effettuato dal 7 settembre e fino al 15 ottobre 2012.

Attenzione - Nel campo "elementi identificativi" va inserito il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore.

Per ulteriori informazioni: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Tel. 081.420.23.63

 

 

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