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eBook: LaFeltrinelli e Mediaworld nel mirino dell’Antitrust. Sospetti su contratti online a danno dei consumatori

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L'Autorità ha avviato due distinte procedure per valutare se alcune clausole contenute nei contratti online dei due marchi comportino, a carico del consumatore, un significativo squilibrio di diritti e obblighi contrattuali. Avviata consultazione.
Internet - Nel mirino dell'Antitrust finiscono LaFeltrinelli.com, il sito web del grippo editoriale, e Mediaworld (Mediamarket), per possibili clausole vessatorie. L'Autorità ha, infatti, avviato due distinte procedure per valutare se alcune clausole contenute nei contratti online dei due marchi della grande distribuzione comportino, a carico del consumatore, un significativo squilibrio di diritti e obblighi contrattuali.

Si tratta dei primi casi avviati dall'Antitrust dopo l'entrata in vigore del regolamento che ha reso operativa la nuova competenza affidata dal legislatore all'Authority con il decreto Crescitalia.

Come previsto dal regolamento, l'Autorità ha avviato sul suo sito internet una consultazione sulle clausole poste sotto osservazione, che durerà trenta giorni a partire dal 9 novembre. A questa consultazione potranno partecipare le associazioni di categoria rappresentative dei professionisti a livello nazionale, le Camere di commercio e le loro unioni e le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco previsto dal Codice del Consumo. Al termine delle due istruttorie, se fosse confermata la vessatorietà delle clausole, i relativi provvedimenti dovranno essere resi pubblici, a spese delle società, in modo da informarne adeguatamente i consumatori. Se le società non rispettassero l'obbligo di comunicazione, l'Autorità potrebbe decidere sanzioni da un minimo di 5mila euro a un massimo di 50mila.

Nel caso particolare, su Lafeltrinelli l'Antitrust sta approfondendo la natura di alcune clausole relative ai contratti di fornitura di contenuti digitali (giochi, musica, video ed eBook), commercializzati online: si va dall'esonero di responsabilità della società per ritardi e disservizi, ma anche per danni collegati all'utilizzo del servizio, fino alla mancanza di garanzia per il servizio venduto.

Per quanto riguarda Mediaworld, il Garante ha, invece, posto all'attenzione la clausola del contratto in cui si esclude il gruppo dalla responsabilità per danni di qualsiasi tipo e natura, inclusa perdita di dati, risultante dall'uso o incapacità di usare specifici contenuti e servizi. "Il Cliente - si legge nel contratto - quindi assume la responsabilità, manlevando incondizionatamente Mediamarket e i distributori di contenuti, per tutti i danni, costi, spese e conseguenze che quest'ultimo possa subire".

 

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