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AEREO: SÌ A RISARCIMENTO PER NEGATO IMBARCO, ANCHE SE PER EFFETTO SCIOPERO

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La Corte di Giustizia europea, con la sentenza resa nella causa C-22/11, riconosce il diritto del passeggero ad ottenere la compensazione pecuniaria anche nel caso in cui il negato imbarco sia stato causato dalla riorganizzazione dei voli in seguito ad uno sciopero del personale aeroportuale verificatosi nei giorni precedenti.

Il Regolamento 261 del 2004, in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri, definisce il "negato imbarco" come il rifiuto da parte del vettore aereo di trasportare i passeggeri su un volo nonostante gli stessi si siano presentati in tempo all'imbarco con una prenotazione confermata.
Salvo i casi in cui il rifiuto possa essere giustificato (ad es., motivi di salute o di sicurezza o documenti di viaggio inadeguati), in caso di negato imbarco i passeggeri hanno diritto alla compensazione pecuniaria, al rimborso del prezzo del biglietto o all'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, nonché all'assistenza durante l'attesa per il volo successivo.

La Corte, in proposito, ha chiarito che la compensazione pecuniaria per negato imbarco non può ritenersi applicabile ai soli casi di overbooking (cioè di prenotazioni in eccesso per uno stesso volo), ma deve riguardare anche le situazioni di negato imbarco per ragioni operative, quali, come nel caso di specie, la riorganizzazione dei voli a seguito di un volo cancellato a causa di uno sciopero.

La sopravvenienza di "circostanze eccezionali" quali uno sciopero aeroportuale, che induca il vettore aereo a riorganizzare i voli successivi, non può quindi giustificare il negato imbarco dei passeggeri, né tantomeno esonerare la compagnia aerea stessa dall'obbligo di corrispondere la compensazione pecuniaria ai passeggeri ai quali l'imbarco sia stato rifiutato.