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SERVIZI POSTALI: ANTITRUST, SU ESENZIONE IVA POSTE HA ABUSATO DELLA SUA POSIZIONE DOMINANTE. ENTRO 180 GIORNI DOVRA’ APPLICARE L’IMPOSTA NEI SERVIZI POSTALI NEGOZIATI INDIVIDUALMENTE PER NON DISCRIMINARE I CONCORRENTI. I COMPORTAMENTI ACCERTATI NON SONO P

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Autorità disapplica la legge nazionale perché in contrasto con la normativa e la giurisprudenza comunitaria.

Centottanta giorni per applicare l'iva nei servizi postali liberalizzati e cessare l'abuso di posizione dominante con il quale sono stati discriminati i concorrenti: è il tempo che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha dato a Poste Italiane al termine dell'istruttoria avviata il 6 marzo 2012. Nella riunione del 27 marzo 2013, l'Antitrust ha infatti stabilito che Poste, non applicando l'imposta sul valore aggiunto su quei servizi che, pur rientrando nel servizio universale, vengono negoziati individualmente, ha abusato della propria posizione dominate in violazione della normativa comunitaria. Tale condotta ha consentito a Poste di formulare offerte idonee a escludere i concorrenti dai mercati interessati che non hanno potuto replicare offerte competitive visto che l'aliquota applicabile è quella attualmente al 21 per cento.

In linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea l'Autorità non ha tuttavia imposto sanzioni a Poste poiché l'esenzione iva è prevista da una normativa nazionale, contrastante con la normativa comunitaria. L'Antitrust ha quindi disapplicato la legge italiana per accertare l'abuso e imporre a Poste la sua cessazione.

In sintesi gli elementi qualificanti del provvedimento dell'Antitrust.

I SERVIZI INTERESSATI DALL'APPLICAZIONE DELL'IVA

Rientrano nei servizi postali del servizio universale, non in riserva, e quindi teoricamente erogabili anche da soggetti diversi da Poste Italiane ai quali la società concessionaria dovrà applicare l'Iva la posta massiva, la posta raccomandata, la posta assicurata, la pubblicità diretta per corrispondenza (posta target). Si tratta di servizi negoziati individualmente da Poste con prezzi differenziati in funzione dei volumi di corrispondenza, della tempistica ma anche di offerte congiunte. In ciascuno di questi settori Poste è operatore dominante e può sfruttare le sinergie offerte dall'utilizzazione di un'unica rete integrata.

IL CONTRASTO TRA NORMATIVA ITALIANA E COMUNITARIA

La legge italiana dispone che sono esenti dall'Iva «le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione». La normativa comunitaria prevede invece che l'esenzione riguardi le operazioni "effettuate dai servizi pubblici postali, le prestazioni di servizi e le cessioni di beni accessori a dette prestazioni". La sentenza della Corte di Giustizia del 23 aprile 2009 (causa C 357/07) ha poi precisato che "l'esenzione non può essere applicata ai servizi specifici, scindibili dal servizio di interesse pubblico, tra i quali figurano servizi rispondenti ad esigenze specifiche di operatori economici" e che "l'esenzione non si applica alle prestazioni di servizi né alle cessioni di beni accessori a dette prestazioni le cui condizioni siano state negoziate individualmente".

La condotta di Poste, secondo l'Antitrust, è stata dunque giustificata da una norma nazionale imperativa che prevede l'esenzione per le prestazioni del servizio universale fornite da Poste, senza escludere i servizi le cui condizioni siano state negoziate individualmente. Tale normativa contrasta però con il quadro comunitario e con l'art. 102 del Trattato che vieta l'abuso di posizione dominante.

LA DISAPPLICAZIONE DA PARTE DELL'AUTORITA'

La Corte di Giustizia con sentenza del 9 settembre 2003 (procedimento C-198/01) ha stabilito che, in presenza di comportamenti d'imprese in contrasto con il divieto di abuso di posizione dominante, imposti o favoriti da una normativa nazionale che ne legittima o rafforza gli effetti, l'Autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza ha l'obbligo di disapplicare tale normativa nazionale, al fine di consentire l'accertamento di una violazione antitrust.

Il dovere di disapplicare una normativa italiana in contrasto con la disciplina europea da parte delle Istituzioni di uno Stato membro è stato riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa italiana.

Roma, 23 aprile 2013

 

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