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Terra dei Fuochi, Ministero Salute: controlli mirati sui prodotti

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Il divieto di commercializzazione di prodotti ortofrutticoli nelle aree della Campania classificate come a più elevato rischio non si applica solo se le specifiche colture presenti sui terreni sono già state oggetto di controlli ufficiali per la presenza di contaminanti ambientali con esito favorevole nell'arco degli dodici mesi precedenti oppure se, a seguito dei controlli ufficiali eseguiti dall'Azienda sanitaria locale competente, su richiesta dell'agricoltore, i prodotti agricoli coltivati in tali aree risulteranno conformi alla normativa in materia di contaminanti. È quanto dispone la nota informativa trasmessa dal Ministero della Salute alla Campania.
La nota, inviata anche alle associazioni di categoria, contiene le indicazioni per applicare il decreto interministeriale dell'11 marzo 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31/03/2014), con il quale è stato disposto il divieto di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli coltivati nelle aree della Campania classificate a più elevato rischio. Una mappatura effettuata dal Ministero delle Politiche agricole nella Terra dei Fuochi ha evidenziato, lo scorso marzo, che "su un totale di 1.076 Km2 di terreni mappati, le aree ritenute sospette rappresentano il 2%, per un totale di 21,5 Km2, di cui 9,2 Km2 destinati all'agricoltura". Dai controlli è emerso che sono 51 i siti per i quali è necessario proporre misure di salvaguardia per garantire la sicurezza delle produzioni agroalimentari, per un totale di 64 ettari di suolo agricolo: è stato dunque deciso lo stop alla vendita dei prodotti che vengono dai terreni classificati come a rischio.
Come si legge nella nota informativa, il divieto non si applica solo se "le specifiche colture presenti su ciascuna particella catastale considerata "a rischio" sono state oggetto di controllo ufficiale con esito favorevole eseguito negli ultimi dodici mesi oppure sia stata riscontrata dall'Autorità competente la conformità delle specifiche colture ai tenori massimi di contaminazione previsti dalla normativa vigente a seguito delle indagini analitiche svolte su richiesta e a spese dell'operatore". Nel primo caso, l'operatore del settore alimentare deve presentare istanza per il rilascio del nulla osta alla commercializzazione delle colture all'azienda sanitaria locale competente per territorio, mentre nel secondo caso, l'operatore deve presentare un'istanza all'azienda sanitaria locale competente per l'effettuazione a proprie spese delle indagini analitiche necessarie alla verifica dell'idoneità al consumo umano del prodotto. L'azienda sanitaria preleverà i campioni da analizzare e li invierà all'Istituto zooprofilattico. La procedura si applica anche se si vuole commercializzare una o più tipologie di prodotti appartenenti a colture diverse da quelle oggetto di controlli ufficiali effettuati negli ultimi dodici mesi. Se i prodotti risultano conformi alla normativa sui contaminanti, il via libera alla commercializzazione viene dato dall'azienda sanitaria.
Il Ministero della salute, si legge online, "ha richiesto ai laboratori ufficiali che eseguiranno i controlli di procedere con la massima priorità all'analisi dei campioni prelevati nelle zone a rischio, al fine di consentire, in caso di esito favorevole, l'immediata commercializzazione dei prodotti".

 

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