La Corte di cassazione, con una pronuncia innovativa, ha riconosciuto, a titolo di responsabilità sanitaria per l'errore del ginecologo che non ha eseguito l'amniocentesi e gli altri esami necessari, a fronte di richiesta di accertamenti diagnostici specifici da parte della gestante, il risarcimento del danno oltre che alla stessa e al padre del bambino, anche al bambino stesso nato malformato e alla sorella del bambino.
La violazione dell'obbligo d'informazione da parte del sanitario dà luogo al risarcimento del danno in favore, oltre che della gestante-madre, anche del concepito, una volta che quest'ultimo sia venuto ad esistenza, in relazione all'inosservanza del principio del c.d. "consenso informato", cioè della violazione dell'obbligo di informazione.