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Problemi (disservizi, malfunzionamenti, errori di fatturazione, ritardi e mancata attivazione o disattivazione dei servizi richiesti, etc.) con il fornitore di servizi di telecomunicazioni o di televisione a pagamento.

Canone RAI.

 

Responsabile Sportello telecomunicazioni
dott. DAVIDE DI LUCCIO
Consulente legale/Conciliatore
di luccio
ricevimento: martedì e giovedì

orario: dalle 15 alle 18

 

Canone RAI

A partire dal 2016, come stabilito dalla legge di Stabilità, il canone Rai verrà addebitato sulla bolletta della luce attinente ai contratti sottoscritti esclusivamente per le abitazioni in cui il contribuente ha fissato la propria residenza, sempre che vi sia un contratto ad uso domestico.

Dal 1° gennaio 2016, si presume in maniera automatica che, in tutte le abitazioni dove è attivata la corrente elettrica, adibite ad abitazione principale, si disponga anche di un apparecchio televisivo. I contribuenti, tuttavia, hanno modo di contestare tale presunzione al Fisco con un'apposita autocertificazione.

Il telefono
I servizi di telefonia fissa sono quelli di chiamata locale, nazionale, internazionale e verso rete mobile, fax e collegamento a Internet (“servizio universale”).
La legge impone all’ex-monopolista, Telecom Italia S.p.A., di fornire questi servizi su tutto il territorio nazionale; tuttavia, grazie alla liberalizzazione del settore avvenuta negli ultimi anni, il consumatore può scegliere tra vari operatori, e passare da un gestore all’altro mantenendo gli stessi impianti e lo stesso numero di telefono.

Operatori di accesso indiretto
E’ possibile utilizzare i servizi di uno o più operatori in aggiunta a quelli di Telecom Italia.
Digitando un prefisso prima di ogni chiamata si utilizzerà il gestore a cui corrisponde quel prefisso. In alternativa, si può scegliere per uno dei gestori la preselezione automatica: la chiamata sarà gestita dall’operatore scelto ogni volta che si solleva la cornetta e si fa un numero; per utilizzare gli operatori diversi da quelli preselezionati bisogna digitare il prefisso corrispondente.
Se si sceglie di avere più gestori sulla stessa linea telefonica, si riceveranno tante fatture quanti sono gli operatori.

Operatori di accesso diretto
Nelle zone del territorio italiano già coperte da questo servizio, si può sostituire Telecom Italia con un altro gestore. In questo modo, il contratto con Telecom si scioglie e l’operatore scelto sarà l’unico a fornire il servizio. È garantita la possibilità di mantenere lo stesso numero di telefono.

Il molte zone è possibile anche utilizzare linee diverse da quelle tradizionali, quali la fibra ottica e l’ADSL, che consentono l’utilizzo in contemporanea di diversi servizi, come il  telefono, Internet e la televisione.

Modalità di tariffazione

I gestori possono prevedere che il costo delle telefonate (o dell’accesso a Internet) sia fatturato in maniera proporzionata alla durata della chiamata o della connessione (tariffe a consumo), oppure in misura fissa (tariffe flat). Con quest’ultima modalità, il cliente paga una somma determinata dal contratto, indipendentemente dalla durata delle chiamate o delle connessioni ad Internet.

La scelta del gestore
Prima di scegliere, fra i tanti disponibili, quale gestore utilizzare per la propria linea telefonica, è bene confrontare attentamente le opzioni disponibili, e scegliere quella più consona alle proprie esigenze.
Prima di sottoscriverlo, è importante leggere anche il contratto, e in particolare le Condizioni generali di contratto. Si tratta di clausole già predisposte dall’operatore, che il cliente accetta con la firma, che regolano in maniera dettagliata le caratteristiche del servizio e gli obblighi e i diritti di entrambe le parti.
Particolare attenzione deve essere posta a questi aspetti:
• Se nel foglio che andrete a firmare è scritto “proposta di contratto”, significa che non firme rete un contratto vero e proprio, ma una proposta, che per il consumatore è irrevocabile, mentre il gestore può scegliere se accettarla o meno. La conclusione del contratto si ha quando il gestore accetta, ma tale accettazione non deve necessariamente avvenire per iscritto, essendo sufficiente l’attivazione del servizio.
• Secondo le recenti modifiche legislative, il gestore non può imporre una durata minima del contratto (normalmente era 12 o 18 mesi) e deve permettere il recesso in qualsiasi momento con preavviso non superiore a 30 giorni.
• Bisogna controllare bene che nel contratto sia indicata l’opzione tariffaria scelta.

Il contratto deve contenere per legge almeno i seguenti elementi:
1) la denominazione e l’indirizzo del fornitore del servizio;
2) i servizi forniti, i livelli di qualità del servizio offerto e i tempi di allacciamento iniziale;
3) i servizi di manutenzione offerti;
4) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe;
5) le modalità per reperire informazioni aggiornate sulle tariffe e sui costi di manutenzione;
6) le condizioni di rinnovo e cessazione del contratto;
7) gli indennizzi previsti a favore del cliente se l’operatore non rispetta gli standard di qualità;
8) il modo in cui si possono risolvere le controversie fra operatore e cliente.
Se vengono effettuate modifiche alle condizioni contrattuali dopo la conclusione del contratto, il cliente ha diritto di esserne informato con preavviso non inferiore a 30 giorni e di recedere senza spese o penalità.

Chiunque sottoscrive un contratto con un operatore telefonico, ha diritto ad essere inserito nell’elenco degli abbonati, scegliendo se permettere la pubblicazione di informazioni aggiuntive (indirizzo, e-mail, fax), e se consentire l’invio di offerte pubblicitarie per posta o telefono.

Contratti a distanza
Molto spesso gli operatori telefonici contattano i consumatori tramite telefono per proporre le loro offerte commerciali.
E’ obbligatorio che l’operatore comunichi al consumatore, all’inizio della telefonata, la denominazione della società e lo scopo commerciale della chiamata. Inoltre deve informarlo sulla possibilità di recedere dal contratto entro 10 giorni, secondo le norme sui contratti a distanza.
In ogni caso, se si aderisce ad una proposta telefonica, bisogna ricordare che il gestore è autorizzato ad attivare subito il servizio, in forza del solo consenso orale, anche se il consumatore non firma nessuna carta.

Servizi non richiesti
Se un gestore attiva sulla linea telefonica di un consumatore dei servizi che questi non aveva richiesto, bisogna segnalare l’abuso alla Polizia Postale e all’Autorità Garante per le Comunicazioni, in quanto è un comportamento passibile di sanzioni amministrative e penali. Ovviamente, non bisogna pagare nulla di quanto viene addebitato in bolletta per il servizio non richiesto.

La bolletta
Il cliente ha diritto di richiedere, senza costi aggiuntivi, la fattura con i dettaglio delle chiamate.
Nella fattura dettagliata, per ogni chiamata effettuata, sono indicati la data, l’ora di inizio, la durata, il costo, il tipo di chiamata, i prezzi applicati e il numero chiamato (escluse le ultime 3 cifre).

Il blocco delle chiamate
L’operatore di accesso diretto ha l’obbligo, se richiesto, di impedire alcuni tipi di chiamate in uscita, bloccando i numeri con determinati prefissi. Bisogna informarsi bene sulle modalità del blocco, poiché per certi numeri è richiesto il pagamento di un canone mensile. Il servizio di disabilitazione può essere permanente o “a chiave numerica”: in quest’ultimo caso, si possono effettuare chiamate verso i numeri bloccati digitando un codice PIN.

Agevolazioni
Il gestore del servizio universale (Telecom Italia) ha l’obbligo di praticare a chiunque lo chieda uno sconto del 50% del canone mensile se ricorrono queste condizioni:
1) all’interno del nucleo familiare vi è almeno un titolare di pensione di invalidità civile o di pensione sociale, o un anziano al di sopra dei 75 anni di età, o il capofamiglia sia disoccupato;
2) l’ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) è pari o inferiore a € 6.713,93 annui. Per richiedere l’agevolazione, bisogna usare i moduli messi a disposizione dalla Telecom, che si possono trovare sul suo sito internet, nei negozi Punto 187, presso i CAF (Centri Assistenza Fiscale), presso le Associazioni di Consumatori, presso le sedi dell’INPS e dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili.

La richiesta va rinnovata ogni anno.
E’ prevista anche una esenzione totale dal pagamento del canone mensile se all’interno del nucleo familiare è presente un portatore di handicap dell’udito e della parola che utilizzi un dispositivo telefonico per sordomuti.
Il modulo è disponibile presso sul sito Internet di Telecom, nei Negozi Punto 187, presso le Associazioni di Consumatori, nelle sedi dell’Ente Nazionale Sordomuti e sul suo sito www.ens.it.

La conciliazione
Il tentativo obbligatorio di conciliazione è un modo per risolvere le controversie fra utenti e gestori telefonici. Non è un giudizio nel quale si stabiliscono torti o ragioni, ma si tratta di un incontro in cui si cerca di giungere ad un accordo e quindi ad una conclusione della controversia. E’ obbligatorio chiedere il tentativo di conciliazione prima di rivolgersi alla magistratura. Dal momento in cui si presenta domanda di conciliazione, le fatture contestate sono sospese
e il gestore non può distaccare la linea per morosità, tranne che per gravi motivi ( per es. tentativo di frode).
Il tentativo di conciliazione si svolge gratuitamente presso i Comitati Regionali per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) presenti in ogni Regione e usando il formulario disponibile nelle sedi Co.Re.Com, sul sito www.agcom.it e presso le Associazioni di Consumatori.
Si può chiedere l’assistenza di una Associazione di Consumatori per la compilazione della domanda e per essere rappresentati in sede di conciliazione.
Se con il tentativo di conciliazione non si raggiunge un accordo, ci si può rivolgere alla magistratura.
Il tentativo di conciliazione può essere chiesto anche per contestazioni riguardanti i servizi di telefonia mobile (cellulari).