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Il Gas
Fino a pochi anni fa, il mercato del gas era sottoposto ad un regime di monopolio: il cliente finale era costretto ad acquistare il gas esclusivamente dall’unico distributore locale. A partire dal 2003, il mercato del gas è stato liberalizzato, con la conseguenza che l’utente può ora scegliere il venditore che preferisce fra quelli che operano nella sua zona.
Chiunque entri in contatto con un cliente per proporgli un nuovo contratto deve sempre:
• identificarsi, specificare la società di vendita per cui opera e fornire i recapiti attraverso i quali può essere contattata;
• offrire sempre al cliente la possibilità di sottoscrivere un contratto alle condizioni e al prezzo di riferimento stabilito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas;
• fornire al cliente informazioni dettagliate sul contratto proposto (le condizioni contrattuali, i livelli di qualità commerciale del venditore, le modalità e i tempi per l’avvio della fornitura, la durata della validità dell’offerta, ecc.);
• specificare i tempi necessari e gli eventuali costi da sostenere per l’avvio del servizio;
• indicare le condizioni che limitano la possibilità di aderire all’offerta contrattuale proposta.
Se il cliente viene contattato per telefono, il venditore deve indicare come ottenere le informazioni in forma scritta.
Se l’offerta è fatta fuori dai locali commerciali o a distanza, l’incaricato deve anche informare il consumatore del diritto di recesso previsto dal Codice del Consumo. Prima della conclusione del contratto o comunque entro 10 giorni dalla conclusione (in caso di contratti a distanza), il venditore deve consegnare al cliente copia del contratto in forma scritta e su supporto durevole, insieme alla nota informativa. La nota informativa è un documento che illustra con linguaggio comprensibile e chiaro gli obblighi del venditore nella stipulazione del contratto, sopra illustrati. Il cliente ha diritto di recedere dal contratto stipulato fuori dai locali commerciali entro 10 giorni dalla conclusione, oppure, in caso di contratti a distanza, entro 10 giorni da quando ha ricevuto il contratto per iscritto.
Lettura del contatore
L’esercente deve leggere il contatore del cliente almeno una volta l’anno per clienti con consumi fino a 500 mc l’anno, e almeno ogni sei mesi per i clienti con consumi da 500 e 5000 mc l’anno. Se non riesce ad effettuare la lettura, deve informare in bolletta il cliente delle cause che hanno impedito la lettura. Se le letture obbligatorie non vengono effettuate, nonostante il contatore sia accessibile, il cliente ha diritto ad un indennizzo pari a 25 euro, che raddoppia per ogni mancata lettura consecutiva.
L’esercente deve mettere a disposizione del cliente una modalità per effettuare l’autolettura. Mentre l’impresa non è tenuta, ai fini della fatturazione, a tenere conto delle letture che essa stessa effettua (quindi può continuare a fatturare consumi presunti), è invece obbligatorio tenere conto dell’autolettura. Per questo, è molto importante comunicare periodicamente l’autolettura all’esercente, nei periodi indicati in bolletta: così, l’utente evita di pagare fatture con consumi solo presunti, sottostimati rispetto al consumo effettivo (con il rischio di conguagli salati) o sovrastimate (pagando cioè più di quanto effettivamente consumato).
Periodicità di fatturazione
Per i clienti con consumo fino a 500 mc l’anno, la bolletta deve essere emessa almeno ogni 4 mesi, e il cliente ha diritto ad un conguaglio almeno una volta l’anno. Per i clienti con consumi da 500 a 5000 mc, la fatturazione è almeno trimestrale e il conguaglio almeno semestrale. Il contratto può prevedere fatturazioni con frequenze diverse (in molti casi, il contratto prevede che la bolletta arrivi ogni 2 mesi).

In caso di errori sulla bolletta, il rimborso deve avvenire entro 60 giorni da quando il cliente ha ricevuto comunicazione del riconoscimento dell’errore da parte dell’esercente.
Pagamento della fattura
La fattura va pagata entro la data di scadenza indicata. L’esercente deve mettere a disposizione almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta (cioè senza commissioni aggiuntive).
Se la bolletta viene pagata in ritardo, il cliente deve pagare gli interessi di mora, pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato del 3,5%. Se però il cliente ha pagato regolarmente negli ultimi due anni, dovrà pagare i soli interessi legali, senza maggiorazione, per i primi 10 giorni di ritardo.
Oltre agli interessi di mora, l’impresa può chiedere al cliente solo le spese postali per la spedizione del sollecito. Non può chiedere gli ulteriori danni.
Se il cliente continua a non pagare, l’esercente deve avvisarlo con una raccomandata, che indichi:
• il termine per pagare;
• le modalità per comunicare l’avvenuto pagamento;
• i giorni fra la scadenza del termine e il distacco della fornitura;
• il costo delle operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura.
La fornitura non può essere sospesa quando:
1) la fattura è stata pagata ma non ne è arrivata comunicazione all’esercente per causa non imputabile al cliente;
2) il cliente non è stato sollecitato con la raccomandata di cui sopra;
3) l’importo non pagato è inferiore o uguale al deposito cauzionale;
4) nei giorni di venerdì, sabato e festivi;
5) per cause non scritte nel contratto;
6) in caso di mancata sottoscrizione del contratto di vendita.

Invece, i casi in cui l’esercente può sospendere la fornitura senza alcun preavviso sono:
a) in caso di furto del gas da parte del cliente;
b) per manomissione o rottura dei sigilli del contatore;
c) per utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto di vendita.
Rateizzazione
Se l’importo del conguaglio è particolarmente elevato, il cliente può chiedere di pagare la fattura a rate. La concessione delle rate è obbligatoria se il conguaglio è superiore al doppio della fattura in acconto più alta. La richiesta deve essere fatta entro la scadenza, altrimenti si perde il diritto alla rateizzazione, e resta nella libertà dell’esercente concederla o meno. La rateizzazione non può essere chiesta per fatture inferiori a 50 euro. Il numero delle rate deve essere almeno pari al numero di fatture con consumo presunto ricevute dal cliente dall’ultimo conguaglio, e comunque non meno di due. Bisogna fare attenzione al fatto che le rate accordate sono generalmente mensili: pertanto, se le bollette arrivano ogni 2 mesi, in ogni bolletta successiva saranno addebitate, oltre al normale consumo, due rate della fattura rateizzata.
Il cliente è tenuto a pagare gli interessi legali.
Reclami
L’esercente deve consegnare al cliente, al momento della stipulazione del contratto, un modulo indicante le modalità con cui proporre eventuali reclami.
Il cliente può proporre reclamo con ogni mezzo che consenta di conoscere la data del ricevimento (es.raccomandata, fax, telex).


L’elettricità
L’Autorità Garante per l’Energia Elettrica ed il Gas ha disciplinato anche le condizioni di fornitura di energia elettrica, nella delibera n.200/1999.
Lettura del contatore
Deve essere fatta almeno una volta all’anno per i clienti con potenza impegnata di almeno 30 kW (le utenze domestiche), e almeno una volta al mese per i clienti con potenza impegnata superiore.
L’esercente deve mettere a disposizione del cliente l’autolettura, altrimenti deve garantire almeno 2 tentativi di lettura l’anno. Questo obbligo non c’è se l’esercente usa la telelettura: un sistema che consente di leggere in tempo reale i consumi del cliente.
Periodicità di fatturazione
Per i clienti domestici, le fatture devono essere emesse almeno ogni 2 mesi, e il conguaglio una volta l’anno.

Pagamento della fattura
La fattura deve riportare la data di emissione e quella di scadenza (non prima di 20 giorni dall’emissione). La bolletta va pagata entro la data di scadenza. Valgono le stesse regole previste per le bollette del gas.
Per quanto riguarda la sospensione della fornitura, anche per l’energia elettrica vige l’obbligo di informare il cliente moroso con raccomandata, come per il gas.
La fornitura non può essere sospesa quando:
1) la fattura è stata pagata ma non ne è arrivata comunicazione all’esercente per causa non imputabile al cliente;
2) il cliente non è stato sollecitato con la raccomandata di cui sopra;
3) l’importo non pagato è inferiore o uguale al deposito cauzionale;
4) nei giorni di venerdì, sabato e festivi;
5) se l’elettricità alimenta apparati di cura (respiratori, ecc.)
6) per cause non scritte nel contratto;
7) in presenza di un reclamo scritto riguardante il malfunzionamento del contatore;
8) in caso di mancata sottoscrizione del contratto di vendita.
L’impresa può invece distaccare la fornitura senza preavviso in due casi:
a) per furto di energia elettrica;
b) per cause di pericolo oggettivo.
Rateizzazione
L’impresa deve concedere la rateizzazione quando la bolletta di conguaglio supera del 150% la media delle bollette di acconto, oppure quando, a seguito di guasto del contatore, il cliente deve pagare per consumi non misurati in precedenza. Non sono rateizzabili le fatture pari o inferiori ad € 25,82. Il cliente ha diritto ad essere informato, in bolletta, della possibilità di chiedere la rateizzazione.
La rateizzazione va chiesta entro la scadenza della fattura.
Secondo una recente delibera dell’Autorità, il numero di rate deve essere pari al numero di fatture in acconto ricevute prima del conguaglio, comunque non meno di due. A differenza di quanto accade per il settore del gas, le rate non sono cumulabili ed hanno una periodicità uguale a quella di fatturazione: quindi, se la bolletta arriva a casa ogni due mesi, le rate non possono essere mensili ma devono essere bimestrali.
Deposito cauzionale
Per i clienti che non pagano tramite domiciliazione bancaria o carta di credito, l’esercente può chiedere ai clienti domestici un deposito cauzionale pari a 5,16 euro per ogni kW impegnato.
Reclami
Valgono le regole disposte per la fornitura di gas.