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Le assicurazioni
Il contratto di assicurazione è definito in termini generali dall’art.1182 del Codice Civile. E’ il contratto con il quale l’assicurato paga una somma di denaro, detta premio, e l’assicuratore si obbliga a rimborsare l’assicurato in caso di danno, o a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento della vita umana (infortunio, morte), entro i limiti stabiliti dal contratto.
Oltre al Codice Civile, il contratto di assicurazione è disciplinato dal Codice delle Assicurazioni Private.
I contratti di assicurazione per danni e di assicurazione sulla vita possono essere stipulati soltanto da imprese di assicurazione che soddisfino precisi requisiti stabiliti dalla legge e che siano autorizzate da un ente di vigilanza (l’ISVAP, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo. www.isvap.it).
Lo stesso ente vigila sul comportamento delle società di assicurazioni e sul contenuto dei contratti.
Ogni compagnia di assicurazione deve pubblicare e mettere a disposizione del pubblico una nota informativa per ogni prodotto offerto.

La nota informativa è uno scritto contenente tutte le informazioni necessarie al consumatore per valutare il contenuto dei contratti e la situazione patrimoniale dell’impresa. In particolare, la nota informativa deve contenere informazioni circa le garanzie e gli obblighi assunti dalla società di assicurazione, le nullità, le limitazioni, le decadenze e le esclusioni della garanzia, le rivalse sull’assicurato, i diritti e gli obblighi nel corso del contratto e in caso di sinistro, la legge applicabile, i termini di prescrizione dei diritti, le procedure da seguire in caso di reclamo.
Il contratto di assicurazione deve essere redatto per iscritto. L’assicuratore ha l’obbligo di consegnare all’assicurato copia del contratto (polizza di assicurazione).


L’assicurazione R.C. Auto
L’assicurazione R.C. Auto (Responsabilità Civile Auto) è obbligatoria per tutti i veicoli a motore ed i natanti. Il proprietario di un’auto non può pertanto usarla se priva di assicurazione; in caso contrario, rischia di dover pagare di tasca propria i danni in caso di incidente, oltre a subire il sequestro del mezzo e il pagamento di una considerevole multa.

L’obbligo a contrarre vale anche per le imprese di assicurazione, che sono tenute ad assicurare chiunque lo richieda, applicando le condizioni che hanno preventivamente stabilito.
Con la polizza R.C. Auto, in caso di incidente, è l’assicuratore che paga i danni provocati percolpa del conducente ad altri.
L’assicuratore è tenuto a pagare nei limiti del massimale, cioè la cifra massima indicata sul contratto. Se i danni provocati superano il massimale, è il conducente che deve risarcire la differenza. L’assicurazione generalmente non copre i danni subiti dal conducente colpevole e dal suo veicolo, mentre, per quanto riguarda i suoi familiari conviventi, sono risarcibili i soli danni fisici, non anche quelli patrimoniali.
L’assicurazione RC auto ha durata di un anno, a partire dalle ore 24,00 del giorno in cui è stato pagato il premio. Il premio può essere pagato in due rate semestrali. Alcune compagnie offrono la possibilità di frazionare la somma in tre rate quadrimestrali, richiedendo un sovrapprezzo.
Molte compagnie di assicurazione indicano nel contratto la clausola di rinnovo tacito: alla scadenza, il contratto si rinnova automaticamente di un altro anno.
Per recedere da un contratto di assicurazione con rinnovo tacito, bisogna inviare la disdetta con raccomandata a/r o fax almeno 15 giorni prima della scadenza.
Nel caso in cui la compagnia di assicurazione abbia aumentato il premio in misura superiore all’inflazione, non è necessario rispettare il preavviso di 15 giorni, ma si può recedere anche il giorno prima della scadenza.
Se alla scadenza di un contratto con tacito rinnovo non viene pagato il premio per l’anno successivo, la copertura assicurativa vale per i 15 giorni successivi alla scadenza. Scaduti questi 15 giorni, l’auto non è più assicurata. Nei contratti senza tacito rinnovo, invece, la garanzia assicurativa cessa di avere efficacia a partire dal giorno stesso di scadenza: non c’è alcun periodo di tolleranza, salvo che questo sia esplicitamente previsto nel contratto.
 

Sospensione temporanea della polizza.

La compagnia assicuratrice può scegliere se inserire o meno nel contratto la possibilità per l’assicurato di chiedere la sospensione della polizza per un certo periodo di tempo, ad esempio se si prevede di non utilizzare il mezzo, o in caso di guasto prolungato. Se si chiede la sospensione, bisogne restituire all’assicuratore il certificato di assicurazione e il contrassegno e custodire il mezzo in un luogo privato. Naturalmente, nel periodo di sospensione della copertura assicurativa l’auto non può circolare. Al momento della riattivazione della polizza, l’assicuratore riconsegna i documenti assicurativi; se non viene chiesta la riattivazione entro la scadenza del contratto, questo si scioglie.
Il comportamento da tenere in caso di sinistro e la liquidazione del danno

In caso di incidente, i proprietari delle auto coinvolte sono obbligati ad informare per iscritto la propria compagnia di assicurazione entro 3 giorni attraverso la compilazione del modulo messo a disposizione dalla società stessa(modulo blu di Constatazione Amichevole dei Danni).
Se non si ha a disposizione il modulo blu, bisogna raccogliere i seguenti dati:
• luogo, data e ora dell’incidente;
• tipo e targa dell’altro veicolo;
• cognome, nome, indirizzo e numero di telefono dell’altro conducente;
• compagnia di assicurazione dell’altro veicolo (risultante dal contrassegno esposto);
• generalità del proprietario dell’altro veicolo, se diverso dal conducente;
• descrizione dell’incidente e dei danni visibili (se possibile, fare delle foto);
• generalità di eventuali feriti e testimoni;
• autorità eventualmente intervenute.
E’ opportuno trascrivere comunque in un secondo momento questi dati sul modulo blu da consegnare all’assicuratore.
Se non c’è accordo fra i conducenti sulla dinamica dell’incidente, è bene far intervenire l’autorità (Polizia Stradale o Vigili Urbani) che effettuerà i rilievi del caso e rilascerà un verbale.
 

Per ottenere il risarcimento dei danni si possono seguire due strade.
Indennizzo diretto
Se non ci sono contestazioni sulla dinamica del sinistro, e i veicoli coinvolti sono immatricolati in Italia e non sono ciclomotori o macchine agricole, si può usare la procedura CID (Convenzione di Indennizzo Diretto), una modalità semplice e rapida per ottenere il risarcimento dei danni direttamente dal proprio assicuratore anziché dall’assicuratore dell’altro veicolo.

L’indennizzo diretto riguarda i danni al veicolo (senza limiti di valore) e i danni alla persona e alle cose del conducente e dei passeggeri, se il loro valore non supera i 15.000 euro per ogni danneggiato.
Per avvalersi dell’indennizzo diretto bisogna consegnare alla propria compagnia il modulo blu, compilato e firmato da entrambi i conducenti. Bisogna poi mettere a disposizione il mezzo affinché l’assicuratore esegua, entro 10 giorni, la perizia per verificare i danni.
Entro 30 giorni (45 se ci sono lesioni alle persone) l’assicuratore deve offrire la liquidazione del danno, o comunicare il motivo per il quale non ritiene di fare alcuna offerta.
 

La conciliazione RC Auto
La conciliazione è un procedimento messo a punto dall’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e da alcune Associazioni di Consumatori, tra cui Federconsumatori, per la gestione di sinistri con danni non superiori a 15.000 euro.

Le polizze acquistate telefonicamente o su Internet

Se la compagnia è autorizzata, il sito internet deve riportare le seguenti informazioni:
a) la denominazione, l’indirizzo della sede dell’impresa (compreso il recapito telefonico e il
numero di fax);
b) la data del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa;
c) la data ed il numero della Gazzetta Ufficiale in cui è pubblicata l’autorizzazione;
d) l’indicazione che la compagnia è soggetta al controllo dell’ISVAP.
La nota informativa e le condizioni di polizza devono illustrare le modalità di conclusione del contratto ed indicare chiaramente sia il momento di conclusione, sia quello di entrata in vigore della copertura assicurativa, se diverso.
In particolare, è bene controllare sulla nota informativa quale è la legge applicabile al contratto, cioè la legge che il giudice, in caso di controversia, dovrà applicare.