Questo sito usa i cookie di terze parti per migliorare i servizi e analizzare il traffico. Le info sulla tua navigazione sono condivise con queste terze parti. Navigando nel blog accetti l'uso dei cookie.

EMERGENZA COVID 19

BONUS ENERGIA

SOS TURISTA

SPORTELLO MIGRANTI

CONCILIAZIONI RC

INDEBITAMENTO E SOVRAINDEBITAMENTO

SANITA' SALUTE

FUSIONE

LUDOPATIE

Il Tribunale di Roma dichiara la natura discriminatoria del concorso pubblico indetto per il reclutamento di personale docente

Valutazione attuale:  / 0
ScarsoOttimo 

Riconosciuto ad una cittadina croata, familiare di cittadino comunitario, il diritto a concorrere al bando per il reclutamento di undicimilacinquecento docenti

Il Tribunale di Roma ha dichiarato la natura discriminatoria della condotta tenuta dal MIUR nei confronti di una cittadina croata, familiare di cittadino comunitario e titolare di permesso di soggiorno per lungo periodo, per non essere stata ammessa a partecipare al concorso per personale docente.

Il Giudice ha ricordato che il familiare di cittadino dell'U.E. e il soggiornante di lungo periodo godono, ai sensi del d.lgs. 30/2007 e della direttiva comunitaria 109/2003, degli stessi diritti dei cittadini italiani anche riguardo all'accesso al pubblico impiego con la sola esclusione delle attività che implicano l'esercizio di potestà pubbliche nel cui ambito "non rientrano i posti di docente delle scuole pubbliche di ordine e grado ... ed è evidente che il diritto di svolgere siffatte attività, nel caso in cui si accede per concorso, implica il diritto a partecipare alla relativa selezione".

Il Tribunale di Roma, quindi, ha ordinato all'Amministrazione di rimuovere gli effetti della discriminazione consentendo, senza indugio, alla cittadina extracomunitaria di partecipare alle prove preselettive fissate per il 17 e 18 dicembre.

I legali dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI), che hanno sostenuto le ragioni della ricorrente con il contributo dell'Open Society Foundations, pur soddisfatti del risultato positivo conseguito, proseguiranno l'azione giudiziale intrapresa, impugnando, per conto dell'Associazione, con l'intervento della Rete G2 – Seconde Generazioni, la sentenza nella parte in cui, richiamandosi ad una superata sentenza della Corte di Cassazione n. 2470/2006, già definita "isolata" dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n.139/2011, ha negato che il diritto a non essere discriminati nell'accesso al lavoro sia da riconoscere a tutti i lavoratori regolarmente presenti in Italia e che il ruolo delle associazioni per la promozione dei diritti riguardi anche la tutela giudiziale delle discriminazioni collettive per nazionalità.

 

Aggiungi commento


Codice di sicurezza
Aggiorna