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Energia, bollette: più garanzie ai consumatori in caso di sospensione per morosità

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Arrivano nuove regole per dare più certezze ai consumatori nei casi di sospensione per morosità, con tempi certi e una tempestiva informazione in caso di bollette non pagate alla scadenza. Con la delibera 67/2013/R/com, l'Autorità per l'energia ha infatti introdotto alcune garanzie innovative nella procedura di costituzione in mora e per l'eventuale successiva richiesta di sospensione della fornitura da parte dei venditori al dettaglio di energia elettrica e gas. L'obiettivo è di evitare la sospensione della fornitura per morosità, senza che il cliente abbia ricevuto la comunicazione in tempo utile per effettuare il pagamento.

In particolare, si legge in una nota, "l'Autorità ha stabilito tempistiche certe, documentate e congrue sia per il termine ultimo di pagamento dopo la costituzione in mora, sia per la successiva richiesta di sospensione della fornitura in caso prolungato inadempimento del cliente finale. Un'altra novità di rilievo è che prima di richiedere la sospensione della fornitura per morosità, nei casi di conguagli o di importi anomali, il venditore dovrà rispondere ai reclami scritti dei clienti".

Nel dettaglio, in caso di bollette non pagate, il venditore non potrà procedere alla richiesta di sospensione della fornitura senza prima aver inviato al cliente finale, per  raccomandata, una comunicazione di messa in mora con l'evidenza della data precisa del giorno d'emissione della comunicazione di costituzione in mora. Dovrà inoltre essere garantito, dall'emissione, un minimo di venti giorni per il pagamento da parte del cliente.

In caso di mancato rispetto delle nuove regole sono previsti indennizzi automatici in bolletta a favore del cliente finale: il venditore è tenuto a corrispondere al consumatore 30 euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora a mezzo raccomandata; 20 euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità e il venditore, pur avendo inviato la raccomandata, non abbia rispettato le tempistiche previste dalla regolazione. In tutti questi casi, comunque, al consumatore non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura. Il provvedimento entrerà in vigore fra due mesi.

 

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