Detrazioni fotovoltaico, le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate
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- Categoria: energia, servizio idrico
- Creato Giovedì, 04 Aprile 2013 23:31
- Scritto da Federconsumatori Campania
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Le spese di acquisto e di realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica sono detraibili se l'apparecchiatura è al servizio dell'immobile residenziale. E' quanto ha precisato l'Agenzia delle Entrate spiegando che per beneficiare della detrazione fiscale (art. 16-bis del Tuir), attualmente al 50%, l'installazione dell'impianto fotovoltaico deve essere direttamente al servizio dell'abitazione del contribuente, utilizzato, quindi, per fini domestici come ad esempio quelli di illuminazione o alimentazione di apparecchi elettrici.
Non si possono detrarre le spese quando la cessione dell'energia prodotta in eccesso ha fini commerciali. L'Agenzia delle Entrate spiega che per ottenere la detrazione, il contribuente deve conservare la documentazione che attesta l'acquisto e l'installazione dell'impianto fotovoltaico. Non è invece necessario documentare l'entità del risparmio energetico relativo. I contribuenti che intendono avvalersi della detrazione di imposta devono comunque conservare le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia. Le detrazioni ammontano al 50% (prima al 36%) e riguarda le spese di acquisto e di realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 (Dl n. 83 del 2012). Anche il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione sale da 48.000 euro ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare.