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Stop ai distacchi di luce e gas senza preavviso. Nuove regole dell’Aeeg

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Ieri sono entrate in vigore le nuove regole dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas che mettono uno stop ai distacchi delle forniture per l'energia elettrica e/o gas naturale senza preavviso. Le novità, inserite nella delibera 67/2013/R/com dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, prevedono tempi certi per i consumatori e una rapida comunicazione della procedura di costituzione in mora e l'eventuale successiva richiesta di sospensione della fornitura. In questa maniera, si evitano i distacchi delle forniture senza preavviso. Si conclude così la vicenda avviata a novembre 2012 da Adico Associazione Difesa Consumatori in collaborazione con "Striscia La Notizia", che si è occupata dello scandalo degli avvisi di sospensione che troppo spesso arrivavano ai consumatori quando il depotenziamento – o il distacco – della fornitura per morosità erano già avvenuti.

In particolare, l'Autorità ha stabilito che in caso di bollette non pagate, il venditore non potrà chiedere la sospensione della fornitura senza aver prima mandato al consumatore una raccomandata con la comunicazione di messa in mora in cui sia ben evidente la data di emissione della raccomandata. E se il venditore non fosse in grado di documentare il giorno di invio della stessa, dovrà comunque averla spedita entro 3 giorni lavorativi dalla data contenuta nella lettera. A partire da questa data, il cliente avrà almeno 20 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione. Inoltre dovranno passare almeno altri 3 giorni da questa scadenza prima che il venditore di luce o gas possa chiedere la sospensione del servizio in caso di mancato pagamento.

Inoltre prima di richiedere la sospensione della fornitura per morosità, nei casi di conguagli o di importi anomali, il venditore dovrà rispondere ai reclami scritti dei clienti e in caso di mancato rispetto di queste nuove regole sono previsti indennizzi automatici in bolletta a favore del cliente finale: il venditore è tenuto a corrispondere al consumatore 30euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della raccomandata; 20 euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità e il venditore, pur avendo inviato la raccomandata, non abbia rispettato le tempistiche previste dalla regolazione. In tutti questi casi, comunque, al consumatore non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.

 

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