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Sconto del 30% sulle multe: attenzione ai centesimi

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La circolare del Ministero degli Interni: si rischia la revoca del beneficio per chi non paga l'esatto importo comprensivo dei centesimi.

"Attenzione ai centesimi: l'errore nel versamento può costare caro!" È questa la sostanza del messaggio contenuto nella recente circolare del Ministero degli Interni [1] che specifica la novità, in materia di multe, introdotta con il decreto "del Fare".

Come noto, grazie a una nuova norma appena introdotta nel codice della strada, coloro che pagheranno le contravvenzioni entro 5 giorni dal ricevimento delle stesse potranno usufruire di uno sconto pari al 30% (ne abbiamo già parlato nell'articolo: "Multe: se paghi entro 5 giorni, hai uno sconto del 30%"), sempre a condizione che l'infrazione non comporti la confisca del veicolo o la sospensione della patente.

Ora, la circolare del ministero dell'Interno con i primi chiarimenti sulla nuova procedura.

La questione di maggiore impatto riguarda il calcolo dei centesimi da pagare. Infatti, se la regola generale per le sanzioni amministrative [2] (in particolare, per gli importi che scaturiscono dall'aggiornamento biennale in base ai dati Istat sull'inflazione) è quella dell'arrotondamento all'euro (il che significa che quando i centesimi da pagare sono meno di 50, si può arrotondare per difetto; quando i centesimi sono più di 50 si deve arrotondare per eccesso), ciò non vale più quando si deve calcolare lo sconto del 30%.

Insomma, l'importo scontato deve includere i centesimi. I verbali, quindi, riporteranno anche i centesimi e chi non li verserà riceverà poi una cartella esattoriale pesante. Infatti, in tal caso, il versamento scontato non sarà considerato valido e, salvo ripeterlo correttamente entro 60 giorni, ciò farà perdere il diritto al pagamento in misura ridotta (cioè a versare solo il minimo della sanzione "ordinaria", quella senza lo sconto 30%). Ciò significa un raddoppio della sanzione, più spese di procedura e interessi.

Il paradosso della circolare

La circolare ministeriale contiene inoltre un paradosso che, si spera, venga corretto in seguito.

Come si è detto, lo sconto non spetta se la violazione comporta la sanzione accessoria della sospensione della patente.

La circolare, in una nota, segnala però che il tenore letterale della norma "parrebbe ammettere al beneficio dello sconto del 30% le più gravi ipotesi" in cui scatta la revoca della patente. Il paradosso, quindi, consisterebbe in questo: che in caso di sospensione della patente non si avrebbe diritto allo sconto; e invece, nel caso di revoca se ne avrebbe diritto.

La multa per la Rc auto

Il Codice della strada [3] prevede da sempre uno sconto del 75% a chi viene colto senza assicurazione Rc auto e si mette in regola entro 15 giorni da quando è scaduto il periodo di tolleranza per il rinnovo (che è di altri 15 giorni, quindi si arriva a 30 giorni dalla scadenza della polizza). La circolare stabilisce che in questi casi chi paga entro cinque giorni ha l'ulteriore sconto del 30%, da calcolare su quello già ridotto del 75 per cento.

IN PRATICA

Per come è stato formulato il decreto "del Fare", lo sconto del 30% non rientra nella regola generale introdotta nel Codice della Strada dal 1° gennaio 2004, secondo cui gli importi delle sanzioni vanno arrotondati all'euro inferiore se la parte decimale è fino a 49 centesimi e all'euro superiore se è dai 50 centesimi in su. I verbali devono riportare l'importo esatto da versare e quindi – salvo errori – saranno completi degli eventuali centesimi. Il cittadino dovrà solo stare attento a pagare la cifra riportata, senza applicare arrotondamenti di sua iniziativa.

Chi dovesse sbagliare la misura del versamento, perderà non solo il diritto allo sconto del 30%, ma anche quello al pagamento in misura ridotta (cioè a cavarsela con la sanzione ordinaria minore, che si applica ai versamenti effettuati entro 60 giorni dalla notifica).

Ciò significa che la somma dovuta raddoppia rispetto a quella ordinaria e che l'importo mancante sarà richiesto con una cartella esattoriale, gravata di spese e interessi.

 

[1] Min. Interno, circolare n. 300/A/6333/13/101/20/21/1 del 12 agosto, con cui il ministero dell'Interno affronta la parte del decreto del fare (Dl 69/2013) che impatta sul Codice.

[2] Comma 3-bis dell'articolo 195 del Codice della strada.

[3] Art. 193, comma 3.

 

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