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Consumatori: pacchetti turistici, incostituzionale il limite ai risarcimenti

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turismoLa Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 (Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"), nella parte in cui, limitatamente alla responsabilità per danni alla persona, pone come limite all'obbligo di ristoro dei danni quello indicato dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio, firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, ratificata con la legge 27 dicembre 1977, n. 1084 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio - CCV).


L’articolo 15 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui fissa, in relazione alla responsabilità per danni alla persone, il limite all’obbligo di ristoro dei danni indicato dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, ratificata con la legge 27 dicembre 1977, n. 1084.

E’ quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 30 marzo 2012, n. 75 nella quale, in definitiva, viene bocciata, limitatamente alla questione sollevata, l’attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso.

Nella situazione affrontata, i profili di illegittimità costituzionale erano stati sollevati dal Tribunale di Verona in quanto la disposizione analizzata sarebbe stata adottata non in conformità ai principi e ai criteri direttivi della legge delega n. 146/1994. In particolare, tali profili investivano, come visto, l’introduzione del limite all’obbligazione risarcitoria per danni alla persona, conseguenti all’inadempimento o alla inesatta esecuzione delle prestazioni formanti oggetto del pacchetto turistico tutto compreso, in 50000 franchi-oro – circa 313.500,00 € - previsto dalla CCV. Secondo il giudice a quo il limite fissato dalla legge delega era circoscritto alle ipotesi di risarcimento danni diversi dal danno alla persona, con violazione pertanto degli artt. 76 e 77 della Costituzione per difetto di delega.

La Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione sollevata.

Il primo elemento fondamentale che pone in luce la Consulta è la finalità turistica che caratterizza il contratto turistico “tutto compreso” (c.d. package o pacchetto turistico) e che riguarda tutte le vicende legate al contratto stesso, contrariamente al contratto di viaggio, relativo alla organizzazione dello stesso o alla corrispondente intermediazione, che viene preso in considerazione dalla CCV. Da ciò si ricava agevolmente – si legge nella sentenza - che l’applicazione della disciplina di cui alla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio non era ricollegabile al tipo contrattuale che il D.Lgs. n. 111 del 1995 era chiamato a regolamentare.

L’eventuale riferimento a tale disciplina , secondo i giudici della Corte Costituzionale, doveva essere inteso come un’eccezione da circoscrivere in un ristretto margine di compatibilità e di favore verso il consumatore, di cui la legge delega aveva inteso individuare con precisione i contorni. Al riguardo, si ricorda che i principi e criteri direttivi fissati dall’art. 24 della legge delega erano due: il primo relativo alla la salvaguardia delle disposizioni più favorevoli in tema di contratto di organizzazione di viaggio previste dalla legge n. 1084 del 1977; il secondo sulla espressa applicabilità al risarcimento dei danni diversi dal danno alla persona, dei limiti stabiliti dalla legge n. 1084 del 1977.

In buona sostanza, secondo la Consulta, l’attuazione della direttiva doveva consistere in un trattamento più favorevole alla tutela del consumatore. Illuminante in questo senso quanto affermato dalla Corte secondo cui l’attuazione della direttiva avrebbe dovuto comportare l’adozione del medesimo massimale che il diritto uniforme riservava ai vettori delle prestazioni correlate, in modo da evitare che i venditori o gli organizzatori dei viaggi a pacchetto potessero essere tenuti ad un maggior indennizzo. In questo senso, evidentemente nessun profilo di maggior favore potrebbe essere rinvenuto nella CCV, disciplinando questa anche prestazioni non comprese nei tipi di trasporto di cui alle convenzioni internazionali citate nella direttiva, con la conseguenza che una limitazione di responsabilità meno favorevole rispetto alle prestazioni di viaggio-tipo non era giustificabile, non solo perché non prevista dalla direttiva, quanto perché norma chiaramente meno favorevole rispetto al consumatore danneggiato. Da ciò consegue, a giudizio della Corte, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111.

Si ricorda, infine, che i fatti che hanno originato la vicenda si riferiscono a due turisti che avevano convenuto in giudizio l’agenzia viaggi per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti – deformazione del volto per uno ed amputazione del braccio destro per l’altro - durante un incidente avvenuto in un viaggio tutto compreso in Egitto.



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