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Ordine di restituzione agli utenti finali della componente tariffaria del servizio idrico integrato relativa alla remunerazione del capitale, abrogata in esito al referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011

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Con il presente provvedimento, che si inserisce nell'ambito del procedimento volto alla restituzione della remunerazione del capitale a seguito del referendum per il periodo 21 luglio 2011 - 31 dicembre 2011, l'Autorità:

  • pubblica l'elenco degli Enti d'Ambito in relazione alle cui proposte non sono stati formulati rilievi, dovendo di conseguenza, in tali contesti, il gestore procedere alla restituzione all'utenza della componente remunerazione del capitale investito nel primo documento di fatturazione utile;
  • dispone che, nel caso in cui gli Enti d'Ambito a cui sono state inviate specifiche richieste di chiarimento non adempiano alle stesse, la quota oggetto di restituzione agli utenti sia determinata dalla stessa Autorità sulla base dei dati disponibili;
  • intima agli Enti d'Ambito rimasti inerti di individuare la quota tariffaria da restituire agli utenti entro 30 giorni, decorsi i quali detto importo verrà determinato forfetariamente in un'ottica di tutela degli utenti.

Bollette dell'acqua: l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha approvato il provvedimento che dà via libera ai rimborsi in bolletta della componente tariffaria del servizio idrico integrato relativa alla remunerazione del capitale investito, abrogata con il referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011 ma addebitata nelle bollette fino a tutto il 2011. I gestori hanno 30 giorni di tempo per individuare la quota tariffaria da restituire agli utenti.
Di cosa si tratta? La 'remunerazione del capitale investito' (calcolata al 7% dello stesso), faceva gravare sugli utenti una sorta di copertura dei costi di investimento, a prescindere che gli stessi derivassero da fonti esterne (prestiti) o da risorse interne (capitale proprio). Formalmente si trattava di una copertura dei rischi della gestione, ovvero dei rischi che i costi superassero quelli preventivati e/o che i ricavi fossero inferiori. Nella realtà una parte di questi introiti costituiva in alcuni casi (se i costi effettivi risultavano poi inferiori ) un vero e proprio utile per i gestori.
Oltre a essere stata abrogato dal referendum, l'illegittimità del prelievo è stata sancita dal Consiglio di Stato e dal Tar della Toscana, che nello specifico ha annullato il piano tariffario 2011-2013 approvato dall'Autorità d'ambito nel dicembre 2011 senza tener conto della volontà referendaria e del successivo Dpr.
L'abrogazione effettiva, c'è stata però solo a gennaio 2012, precisamente dopo 163 giorni dall'entrata in vigore del Dpr 16/2011. Quindi i gestori idrici, per questi 163 giorni, hanno continuato a percepire illecitamente gli introiti. Per tale periodo (dal 21/7 al 31/12/2011) l'Autorità garante per l'energia ed il gas ha dunque previsto il rimborso degli addebiti. Il criterio adottato considera non rimborsabili i costi effettivamente sostenuti dal gestore per gli investimenti (interessi, tasse, accantonamenti), ed è per questo che i rimborsi sono diversi da gestore a gestore. I rimborsi dovranno avvenire nella prima bolletta utile: alcuni gestori li effettueranno prima perché hanno già informato l'utenza, gli altri avranno 30 giorni di tempo per individuare la quota tariffaria da restituire agli utenti, decorsi i quali l'importo verrà determinato forfetariamente in un'ottica di tutela degli utenti.
Per il 2012 e il 2013 l'Aeeg ha creato una voce tariffaria denominata "costo della risorsa finanziaria" precisando che nel rispetto della norma, e della pronuncia referendaria che l'ha in parte cambiata (d.lgs.152/2006 art.154), debba coprire i costi effettivi, pur riferiti agli investimenti. Molti hanno visto, in questo, una sorta di rientro dalla finestra di ciò che era uscito dalla porta.

Vai al link per la delibera.