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L'intervento della Federconsumatori Campania all'Assemblea naz.le Rifiuti Zero

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Il quesito che è stato sottoposto agli avvocati della Federconsumatoriè stato quello di valutare la legittimità - rispetto alla normativacomunitaria - del Dm ambiente 22/2013 soprattutto per quanto concernela cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie dicombustibili solidi secondari" CSS".

Ilprimo strumento per svolgere l'indagine ci viene fornito dallapremessa del medesimo decreto che costituisce la norma – quadro inmateria di rifiuti in ambito comunitario. Tale articolo rinvia espressamente all'articolo 6 paragrafo 4 della direttiva comunitaria2008/98 e tale articolo prevede che: "Senon sono stati stabiliti i criteri a livello comunitario inconformità alla procedura di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Statimembri possono decidere, caso per caso, se un determinato rifiutoabbia cessato di essere tale tenendo conto della giurisprudenzaapplicabile".

LOC15marzo

Ilparagrafo 4 dell'articolo 6, quindi, deve essere letto in combinatodisposto con il comma 1 che a sua volta, con una dicitura fortementerestrittiva, stabilisce che taluni rifiuti specifici cessano diessere tali quando siano sottoposti a un'operazione di recupero,incluso il riciclaggio e soddisfino criteri specifici da elaborareconformemente alle seguenti condizioni 1)La sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopispecifici; 2) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza ooggetto; 3) La sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici pergli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistentiapplicabili ai prodotti; 4) l'utilizzo della sostanza o dell'oggettonon porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sullasalute umana.

Egià qui appare opportuno soffermarsi per precisare che i quattrorequisiti citati devono sussistere tutti contemporaneamente e solo inquest'ipotesi taluni rifiuti cessano di essere tali.

Èa dir poco evidente che per il CSS manca in ogni caso il presuppostodell'assenza di rischi per la salute umana come i tecnici delConvegno hanno spiegato inequivocabilmente.

Già l'assenza di tale presupposto, ritenuto di valore primario intutte le fonti normative di rango comunitario, sarebbe da solosufficiente a rendere illegittimo il Dm 2013, ma dall'analisi svoltaè emerso che sussistono anche ulteriori violazioni.

Innanzitutto,il comma 4 dell'articolo 6, come sopra citato, impone agli Statimembri di tenereconto della Giurisprudenza comunitaria;ma la Giurisprudenza comunitaria è opportunamente restrittiva sullapossibile decadenza della qualifica di rifiuto e si è già espressain merito alla pericolosità dei CSS per la salute umana.

Inparticolare la Corte di Giustizia Europea, proprio in un giudiziocontro l'Italia, nel 2008, ha testualmente statuito che: latrasformazione o le modalità di utilizzo di una sostanza non sonodeterminanti al fine di stabilire se si tratta o meno di rifiuto,anche se il prodotto finale ha un valore commerciale e viene raccoltoa fini di riciclo, direcupero o di riutilizzo, ciò che rileva è se l'attivitàproduttiva della sostanza finale ha ad oggetto in qualunque modo untrattamento di rifiuti: in questo caso, aggiunge la Corte, taleattività non può essere liberalizzata e così sfuggire allestringenti previsioni della normativa comunitaria sul trattamento deirifiuti in tutte le sue fasi.

È evidente che anche i combustibili solidi secondari derivando dairifiuti, anche se immessi in un ciclo di recupero e/o di riutilizzo,non possono perdere la qualità di rifiuto.

Ancorabrevemente appare opportuno sottolineare che il regolamento del 2013si pone anche in palese violazione dei principi in virtù dei quali èstata emanata la direttiva 2008/98 della CE.

In particolare, la direttiva, nella parte iniziale, enuncia i cardini ei fondamenti cui dovrà ispirarsi non solo la medesima direttiva maanche tutta la successiva legislazione degli Stati membri. Solo atitolo di esempio si possono evidenziare il n°1 ove la direttivaprevede l'obbligodi trattare i rifiuti in modo da evitare impatti negativisull'ambiente e sulla salute umana;il n°6 che recita che lapolitica in materia di rifiuti dovrebbe altresì puntare a ridurrel'uso di risorse promuovere l'applicazione pratica della gerarchiadei rifiuti;il n°7 nellarisoluzione del 24 febbraio 1997 sulla strategia comunitaria per lagestione dei rifiuti, il Consiglio ha confermato che la prioritàprincipale della gestione dei rifiuti dovrebbe essere la prevenzionee che il riutilizzo e il riciclaggio di materiali dovrebberopreferirsi alla valorizzazione energetica dei rifiuti;n°28 infine precisa che lapresente direttiva dovrebbe aiutare l'unione europea ad avvicinarsialla società del riciclaggio, cercando di evitare la produzione dirifiuti e di riutilizzare i rifiuti come risorse.

Anchesolo per tali aspetti, il Dm 2013 sembra essere stato adottato inviolazione della direttiva europea.

Perquanto concerne le possibili azioni legali da intraprendere, laFederconsumatori ha individuato tre procedure che possono essereazionate anche simultaneamente:

1)Inprimo luogo la direttiva europea più volte citata, nei suoiconsiderata, al punto 24 prevede che: sulla base della definizione dirifiuti la commissione può adottare, per favorire la certezza e lacoerenza, orientamenti volti a precisare in taluni casi quandosostanze o oggetto diventino rifiuti.

Sipotrebbe, quindi, proporre una Petizionealla Commissione Europea perfare emanare, ai sensi dell'articolo 6 della direttiva, unregolamento comunitario che chiarisca che il css è, rifiuto;regolamento che sarebbe vincolante per gli Stati membri e chedeterminerebbe la decadenza automaticamente delle normative nazionalidifformi;

2)In secondo luogo si potrebbe adire la corte di giustizia europeaattraverso una procedura d'infrazione della commissione europea. Inparticolare la corte di giustizia può valutare la compatibilità trail diritto comunitario e gli atti degli Stati membri su ricorso dellacommissione. La commissione a sua volta, ai sensi dell'articolo 226del trattato CEE, ha il potere discrezionale di decidere se avviare omeno una procedura d'infrazione, di prassi tale potere vieneesercitato d'ufficio ma il suo intervento può essere sollecitato dasingoli cittadini ma anche da associazioni o comitati. Nel caso inesame dovremmo predisporre una denuncia da inoltrare alla commissionee sollecitare una procedura d'infrazione per violazione delladirettiva 2008/98, in questo caso il soggetto ricorrente ha, inoltre,il diritto di essere informato di ogni fase della procedura;

3)Ultima ipotesipotremmo proporre la promozione di un giudiziopilota innanzial Tribunale ordinario contro una società autorizzata allaproduzione del css, nel giudizio andremmo ad eccepire l'illegittimitàcomunitaria del regolamento nazionale in forza del quale è stataconcessa l'autorizzazione alla produzione di css, per chiedere ladisapplicazione dell'autorizzazione per violazione del diritto allasalute e delle previsioni comunitarie come prima richiamate.

In questo caso sipromuove una causa contro un soggetto che esplichi le attivitàcontestate di produzione e utilizzo del css, agendo nelle formeordinarie della tutela del diritto alla salute personale (ad esempioun cittadino residente) o, qualora ne sussistano i presupposti, atutela di un interesse super-individuale o collettivo (come da partedi un comitato o un'associazione ambientalista).

In questi casi ilgiudice nazionale al quale viene eccepita l'illegittimità delregolamento alla normativa comunitaria deve effettuare un Rinviopregiudiziale interpretativo alla Corte di Giustizia Europea perchiedere una valutazione sulla illegittimità comunitaria delregolamento nazionale nella parte in cui prevede l'utilizzo del csscome combustibile per l'attività produttiva di energia elettrica,alla luce della normativa comunitaria prima riportata.

Il giudice nazionalesarà vincolato poi alla Sentenza della Corte di Giustizia neldecidere la causa concreta e finirebbe per creare un precedentegiurisprudenziale, come tale non universale nella sua applicazione mache nei fatti dopo obbligherebbe le Pubbliche amministrazioni aconformarsi.

Per concludere siriporta un breve passaggio di un articolo pubblicato su Ambiente eSviluppo ove l'autore, che pur si manifesta favorevole alladismissione di status di rifiuto del Css, mette in luce lecontraddittorietà del regolamento evidenziando che proprio ilLegislatore italiano non è convinto che il Css non sia un rifiuto oche comunque l'operazione di declassificazione non possa introdurrerischi di natura ambientale e sulla salute.

Indettaglio l'autore, analizzando le regole per il deposito, iltrasporto e l'utilizzazione del Css afferma: "Illegislatore ha predisposto un apparato di regole molto rigide inpressoché totale parallelismo con la disciplina dei rifiuti ancheper la gestione del CSS nelle fasi a valle della sua produzione, e,con ciò, successive al venir meno della qualifica di rifiuto (...).

In non pochi casi si tratta di precetti ovvi, talora persino banali(evitare spandimenti accidentali, contaminazione di aria, acqua,suolo; evitare fenomeni di autocombustione ndr.) dei quali cisorprende caso mai che ce ne sia voluta la traduzione in normaespressa (...). In altre traspare invece un eccesso di garantismofine a sé stesso salvo che non si tratti dell'incofessatodubbio del legislatore sull'effettiva equivalenza alle materieprime sostituite, sotto il profilo dei possibili impattisull'ambiente propri del ricorso al CSS combustibile.

Solo così può spiegarsi, ad esempio, la disposizione che fissa in seimesi (dalla data di emissione della dichiarazione di conformità), ladurata massima del deposito del materiale presso il produttore (exart. 10, comma 2), spirato il quale il CSS riacquista la qualifica dirifiuto"(Alberto Muratori in "Ambiente e Sviluppo, n° 5/2013, 405 e ss.).

In sintesi è evidente che il fumusdi illegittimità del nostro regolamento 2013 rispetto alla normativacomunitaria appare verosimilmente fondato e attraverso un lavorocongiunto di conoscenze giurico-legali e le professionalitàtecnico-scientifiche è auspicabile portare all'attenzione dellaComunità Europea il pericolo alla salute e all'ambiente che derivadal Dm 2013.

 

Avv. IleanaCapurro                  Avv. Felice Petillo

 

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