Questo sito usa i cookie di terze parti per migliorare i servizi e analizzare il traffico. Le info sulla tua navigazione sono condivise con queste terze parti. Navigando nel blog accetti l'uso dei cookie.

EMERGENZA COVID 19

BONUS ENERGIA

SOS TURISTA

SPORTELLO MIGRANTI

CONCILIAZIONI RC

INDEBITAMENTO E SOVRAINDEBITAMENTO

SANITA' SALUTE

FUSIONE

LUDOPATIE

Alimenti, la grande riforma dell’informazione al consumatore

Valutazione attuale:  / 0
ScarsoOttimo 

Da domani, 13 dicembre 2014, le etichette degli alimenti saranno più chiare e precise nell'informare i consumatori. Si dissipano molti dubbi, si scoprono caratteristiche dei cibi sconosciute ai più. E non mancano le confusioni dovute a qualche lavoro in corso. Il Regolamento 1169 sulle informazioni ai consumatori sugli alimenti entra infatti in applicazione in gran parte del suo contenuto. Rimangono fuori alcune norme per le quali si attendono gli atti di esecuzione Ue (molte delle quali sull'origine degli alimenti), la provenienza per alcuni tipi di carne e l'indicazione nutrizionale che si applicheranno rispettivamente a partire dal 1° aprile 2015 e dal 13 dicembre 2016.

Le principali novità

La prima novità che salta all'occhio è il titolo del Regolamento stesso che non fa solo riferimento alle etichette ma al concetto di "informazione", un termine quindi più ampio. Non a caso si prevedono novità anche per i siti che vendono cibi online, i quali dovranno riportare tutte le indicazioni obbligatorie previste per le etichette tranne la data di scadenza o il termine minimo di conservazione. Altro efficace esempio della informazione ai consumatori è la previsione dell'obbligatorietà dell'indicazione degli allergeni anche per gli alimenti somministrati, come avviene nei ristoranti, bar o mense. Come verranno comunicati? Nel menù, con un cartello, a voce? Ancora non è dato sapere e questo è uno dei primi punti dolenti e confusi dell'applicazione concreta del Regolamento 1169.

La comunicazione più chiara degli allergeni è una delle novità più importanti di questa riforma dell'informazione sui cibi. In particolare, si prevede che questi siano enfatizzati nella lista degli ingredienti tramite un colore o un carattere diverso (come un bold ad esempio). In mancanza di un elenco degli ingredienti, l'etichetta include il termine "contiene" seguito dalla denominazione della sostanza allergenica. L'informazione sull'allergene invece non è richiesta per quei prodotti la cui denominazione corrisponde alla sostanza (ad esempio "latte").

Una piccola grande rivoluzione riguarda la responsabilità di quanto dichiarato in etichetta: il consumatore potrà facilmente identificarne il titolare perché è scritto direttamente in etichetta. Il Regolamento recita infatti che "l'operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti è l'operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore nel mercato dell'Unione".

Al fine di garantire una maggiore chiarezza delle etichette si prevedono per la prima volta dimensioni stabilite per le indicazioni obbligatorie e che informazioni, come la data di scadenza, siano indicate su ogni singola porzione preconfezionata. Insomma, niente più confezioni multi di cracker scartate con l'errore di aver gettato la busta contenitore!

La denominazione dell'alimento e l'elenco degli ingredienti sono due indicazioni obbligatorie sulle quali il Regolamento contempla nuove e più chiare indicazioni per il cittadino. Innanzitutto la dicitura "decongelato" è estesa dal pesce a tutti i prodotti che sono stati congelati, scongelati e successivamente messi in vendita. Nascono due nuove denominazioni: "carne ricomposta" e "pesce ricomposto". Si riferiscono a tutti quei prodotti o preparazioni a base di carne o pesce che all'occhio del consumatore sembrano essere un pezzo unico ma che in realtà sono più parti ricomposte grazie all'ausilio di additivi o enzimi alimentari.

Anche la lista degli ingredienti è riformata, e non solo in merito all'enfatizzazione degli allergeni. L'acqua è considerato ingrediente se presente per più del 5% del prodotto, in caso contrario non viene indicata. Si tratta di un deroga che non si applica alla carne, alle preparazioni a base di carne, ai prodotti della pesca non trasformati e ai molluschi bivalvi non trasformati. Più trasparenza per gli oli e i grassi vegetali contenuti. Il consumatore potrà sapere se si tratta di olio di arachidi, girasole o palma: si dovrà indicare l'origine vegetale specifica e, eventualmente, anche dalla dicitura "in proporzione variabile". Inoltre, per informare i consumatori circa la presenza di nanomateriali ingegnerizzati negli alimenti, questi saranno segnalati con la dicitura "nano".

Tutto sembra più chiaro per il cittadino. Peccato che il Regolamento 1169 abbia eliminato dall'elenco delle informazioni obbligatorie una indicazione importante come "lo stabilimento di produzione e confezionamento". Un pezzo dell'origine dei cibi che in una fase di allerta e ritiro può essere di aiuto al cittadino (piuttosto che agli organi di controllo che con il lotto possono ripercorrere tutta la filiera a ritroso). In Parlamento è già arrivata una interpellanza al Ministero dello Sviluppo Economico per emanare una norma da notificare all'Europa che supplisca a questa mancanza. Per ora però, niente stabilimento di produzione.

In materia di origine si chiarisce il principio che questa indicazione debba essere sempre fornita ogni volta che la sua assenza possa indurre in errore il consumatore. Basta quindi la presenza di un riferimento a un Paese (come una bandiera o il nome della provenienza di un ingrediente) per rendere obbligatoria una precisazione sull'origine. Molte altre prescrizioni (ad eccezione delle già citate norme sulle carni che entreranno in vigore nel 2015) dovranno essere presto precisate con atti di esecuzione, che il Regolamento prevedeva che avrebbero dovuto essere già emanati. Un esempio riguarda l'indicazione dell'origine dell'ingrediente primario, che dovrebbe essere obbligatoria quando quella dell'alimento è presente in etichetta ed è diversa da quella dell'ingrediente primario stesso.

Novità anche nel settore ittico

Il 13 dicembre è un giorno veramente speciale per i consumatori perché entrano in applicazione anche le norme relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Un Regolamento (1379/2013) che dà particolare importanza alla comprensione delle informazioni contenute nelle etichette da parte dei cittadini. In primis, l'indicazione della zona di cattura o di produzione sarà più specifica con la precisazione delle sottozone per i pesci pescati in mare. Sui cartellini sarà indicata anche la categoria degli attrezzi da pesca usati nella cattura, come le reti da traino, da circuizione o le nasse.

 

Aggiungi commento


Codice di sicurezza
Aggiorna